di Claudio Sottoriva, Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano
Con il Comunicato Ufficiale n. 76/A del 17 ottobre 2017, la FIGC ha modificato le disposizioni contenute negli artt. 85, lett. A) par. VIII, lett. B) par. VIII e lett. C) par. VI, e nell’art. 90 delle N.O.I.F. prevedendo, tra l’altro, per le società partecipanti al Campionato di Serie A, per le società partecipanti al Campionato di Serie B e per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, l’obbligo di depositare presso la Co.Vi.So.C.:
- entro il 31 maggio di ciascun anno la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione (“limited review”);
- entro il 30 novembre di ciascun anno, la situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione (“limited review”).
L’obbligo di predisporre e di trasmettere le situazioni contabili intermedie al 31 marzo e al 30 settembre è funzionale al calcolo, alle medesime date, degli indicatori di controllo previsti dall’art. 85 lett. A) par. VIII, lett. B) par. VIII e lett. C) par. VI delle N.O.I.F. Trattasi, in particolare, dei seguenti indicatori:
a) indicatore di Liquidità calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC)*.
b) indicatore di Indebitamento (D/VP), calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e il Valore della Produzione (VP)**;
c) indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R)***.
Si rammenta che le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dall’art. 84 delle N.O.I.F., devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. Per il calcolo dei tre indicatori di controllo devono essere considerate anche le operazioni di carattere finanziario comunque riconducibili alla società calcistica.
Le sole società neopromosse in Serie C sono esonerate dal calcolo dei suddetti indicatori di controllo, calcolati sul bilancio d’esercizio al 30 giugno della stagione sportiva in cui la società militava nel Campionato di Serie D.
I prospetti di calcolo dei tre indicatori di controllo devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile della revisione legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
L’elemento di novità, in vigore dal 1° gennaio 2018, e quindi con prima applicazione avuto riguardo alla data del 31 marzo 2018 (per le società di calcio che chiudono il proprio esercizio al 31 dicembre), è rappresentato dall’obbligo di predisporre e trasmettere, come accennato, “situazioni patrimoniali intermedie” approvate dall’organo amministrativo della società di calcio in aggiunta al bilancio di esercizio e alla relazione semestrale.
In ordine all’effettivo contenuto dell’espressione “situazione patrimoniale intermedia”, cui anche il Codice Civile in taluni casi fa riferimento (si pensi alla “relazione sulla situazione patrimoniale della società” di cui all’art. 2446 del Codice Civile in presenza di riduzione del capitale per perdite), in assenza di indicazioni specifiche, appare utile riferirsi alle previsioni contenute nel principio contabile nazionale OIC 30 secondo il quale le situazioni patrimoniali rientrano nella più ampia definizione di bilanci intermedi****. Un’interpretazione restrittiva delle nuove previsioni in tema di rendicontazione contabile periodica dei club professionistici potrebbe portare a ritenere che il riferimento alla situazione patrimoniale di cui all’art. 85 delle N.O.I.F. sia da intendersi limitato alla predisposizione del solo stato patrimoniale (di cui allo schema obbligatorio ex art. 2424 Cod. Civ.); tale interpretazione, tuttavia, potrebbe essere applicata al solo indicatore di Liquidità (di cui alla lettera a) che precede) giacché i successivi indicatori di Indebitamento (D/VP) e di Costo del Lavoro Allargato presuppongono, invece, anche il riferimento a grandezze proprie del conto economico (in particolare, il Valore della Produzione, il Costo del Lavoro Aggregato e i Ricavi).
Ne consegue, pertanto, che la situazione patrimoniale intermedia (al 31 marzo e al 30 settembre) deve intendersi come vero e proprio bilancio intermedio. Lo stato patrimoniale e il conto economico al 31 marzo e al 30 settembre dovranno conseguentemente essere redatti nel rispetto delle norme civilistiche che sovraintendono alla presentazione e alla valutazione nei bilanci di esercizio, interpretate ed integrate sul piano della tecnica dai principi contabili di riferimento (principi contabili nazionali o internazionali a seconda dei casi) e della normativa di settore speciale (raccomandazioni contabili della FIGC).
Ne consegue, pertanto, che la situazione patrimoniale intermedia (al 31 marzo e al 30 settembre) deve intendersi come vero e proprio bilancio intermedio. Lo stato patrimoniale e il conto economico al 31 marzo e al 30 settembre dovranno conseguentemente essere redatti nel rispetto delle norme civilistiche che sovraintendono alla presentazione e alla valutazione nei bilanci di esercizio, interpretate ed integrate sul piano della tecnica dai principi contabili di riferimento (principi contabili nazionali o internazionali a seconda dei casi) e della normativa di settore speciale (raccomandazioni contabili della FIGC).
Tenuto conto del contenuto letterale delle modifiche apportate all’art. 85 delle N.O.I.F. non appare invece obbligatoria la predisposizione della nota integrativa e del rendiconto finanziario*****.
E’obbligatoria la trasmissione (entro il 31 maggio e entro il 30 novembre) della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Il principio contabile OIC 30 definisce un bilancio intermedio come un bilancio d’impresa, di norma, per un periodo inferiore ai dodici mesi. In genere si tratta di bilanci di durata pari a tre, sei o nove mesi a cui si fa riferimento con la dizione di bilanci trimestrali (primo, secondo, terzo trimestre) o semestrali (nel caso di bilanci presentati per il secondo trimestre). Un bilancio intermedio come sopra definito ha l’obiettivo di informare il pubblico circa l’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli reddituali, e risponde all’esigenza degli utilizzatori del bilancio di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale.
I bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole sulla formazione del bilancio d’esercizio. Si applicano pertanto ai bilanci intermedi i criteri di redazione previsti dal codice civile in materia di bilancio d’esercizio, interpretati ed integrati sul piano della tecnica dai principi contabili di riferimento. Ciò equivale a considerare il periodo contabile intermedio come un autonomo “esercizio”, ancorché di durata inferiore all’anno******. Conseguentemente, ogni elemento di costo o ricavo deve essere contabilizzato in stretta osservanza del postulato della competenza economica, riferita al periodo. Si dovrà tener conto invece di eventi avvenuti dopo la chiusura del periodo intermedio che evidenzino condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio intermedio e che richiedono, pertanto, modifiche ai valori delle attività e passività. Nel bilancio intermedio dovranno inoltre essere utilizzati gli stessi criteri di valutazione adottati per il bilancio d’esercizio.
Il principio contabile internazionale IAS 34 prevede che debbano essere applicati gli stessi principi contabili adottati nel bilancio di esercizio e che la valutazione delle singole voci debba essere effettuata considerando il periodo intermedio come un periodo indipendente. Si noti come: a) le imposte sul reddito sono stimate applicando, al risultato ante imposte del periodo, l’aliquota effettiva media prevista per il periodo annuale; b) i ricavi realizzati stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente non possono essere anticipati o differiti in un bilancio intermedio a meno che ciò non sia previsto nel bilancio d’esercizio; c) i costi sostenuti in modo non uniforme devono essere anticipati o differiti in un bilancio intermedio se, e solo se, ciò fosse corretto in un bilancio d’esercizio.
Nei bilanci intermedi si dovrà far uso di tutte le informazioni disponibili – quali, per esempio, gli andamenti storici e le previsioni di vendita (o di acquisto a seconda dei casi) – per stimare, nel miglior modo possibile, la percentuale di premio che si suppone maturerà a fine anno ed applicarla ai volumi di vendita (acquisto) del periodo intermedio. Nella stima occorrerà esercitare particolare cautela, specialmente nei periodi più lontani dalla chiusura dell’esercizio, onde evitare di rilevare ricavi che poi non si realizzeranno a fine esercizio oppure costi inferiori a quelli che poi saranno sostenuti*******. Quanto esposto si applica anche a tutti quegli elementi di reddito, positivi o negativi, la cui esatta determinazione è nota unicamente a fine anno e solo stimabile nei periodi intermedi.
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve essere effettuato in relazione ai soli cespiti che siano disponibili e pronti per l’uso durante il periodo, utilizzando l’aliquota annua, opportunamente ridotta in proporzione alla durata del periodo intermedio rispetto all’intero esercizio. Solo così è possibile correlare il deprezzamento del cespite alla sua partecipazione al processo produttivo. Non è invece consentito calcolare gli ammortamenti in funzione anche delle acquisizioni e dismissioni pianificate nel corso dell’esercizio. Questa prassi, infatti, produrrebbe incongruenze logiche, oltre che distorsioni contabili, perché, per esempio, si calcolerebbero ammortamenti su cespiti non presenti in azienda ma acquistati in un periodo infrannuale successivo. Pertanto, l’ammortamento deve iniziare nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso e per la durata residua del periodo intermedio al quale si riferisce il documento contabile.
L’ammortamento non può essere anticipato ai periodi nei quali un cespite non è ancora utilizzabile: se il bene viene acquistato ed utilizzato dal secondo trimestre, l’onere per ammortamenti che sarà inserito nel bilancio di fine esercizio deve essere ripartito fra il secondo, il terzo e quarto trimestre, mentre non è corretto inserire tale costo anche nel conto economico del primo trimestre. Nel caso di alienazione, perdita o comunque dismissione del cespite nel corso dell’esercizio, è corretto calcolare l’ammortamento relativo alla frazione dell’esercizio nel quale il cespite medesimo è stato utilizzato e quindi la plusvalenza o minusvalenza al netto di tale ammortamento.
Per quanto riguarda il trattamento delle imposte sul reddito, il principio contabile nazionale OIC 30 raccomanda di commisurare il carico fiscale all’utile lordo di ogni periodo, e, per ciò che concerne l’aliquota da adottare, viene raccomandato di utilizzare l’aliquota fiscale annua effettiva in luogo di quella effettiva per il periodo. L’aliquota fiscale annua effettiva è quella che si presume in vigore a fine esercizio e dunque la precisazione è importante in tre fattispecie: a) nel caso di cambiamento di aliquota in corso d’esercizio per effetto di modifiche nella legislazione tributaria; b) nel caso di aliquote progressive sul reddito d’impresa; c) se un’impresa ritiene, sulla base di piani e previsioni attendibili, di chiudere l’esercizio in pareggio o in perdita e dunque di essere soggetta ad un’imposizione fiscale ridotta. Se un club ha perdite fiscali pregresse, per le quali in precedenza non aveva calcolato imposte anticipate perché ne mancavano i presupposti, ma prevede utili sufficienti a fine anno per recuperare fiscalmente le perdite pregresse, le imposte anticipate devono essere riflesse proquota nei bilanci intermedi di ogni periodo sulla base della loro realizzabilità nei periodi medesimi.
Da ultimo, avuto riguardo alle tematiche di revisione contabile, si rammenta che la review è definita come un incarico dove il revisore legale dei conti fornisce attendibilità limitata (limited assurance) su informazioni storiche di tipo finanziario, svolto in linea con gli standard internazionali sugli incarichi di review (ISREs). Gli standard di riferimento sono l’ISRE 2400 A review of a set of historical Financial Statements e l’ISRE 2410 A review of Interim Financial Information.
Claudio Sottoriva
*Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.:
a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti settore specifico e Crediti verso altri;
b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso entisettore specifico e Altri debiti.
**Per la determinazione del rapporto D/VP sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.:
a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso entisettore specifico e Altri debiti;
b) il Valore della Produzione, ai fini del denominatore del rapporto, comprende le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, Variazione dei lavori in corso su ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio, Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori.
***Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.:
a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori;
b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze.
****Ancorché il principio contabile precisi che le situazioni che possono richiedere in determinate circostanze la redazione di bilanci intermedi siano rappresentate dalle seguenti — riduzione del capitale sociale per perdite; — riduzione del capitale sociale; — emissione di un prestito obbligazionario; — distribuzione di acconti sui dividendi; — aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve; — acquisto di azioni proprie; — delibere di fusione e scissione.
*****Sulla funzione della nota integrativa e del rendiconto finanziario si veda F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, V Edizione, Milano, Giuffrè Editore, 2017, Cap. VI e Cap. IX.
******Nel linguaggio internazionale questo criterio è noto con il termine di discrete method.
*******Per esempio, bonus a dipendenti non discrezionali ma legati a performance aziendali, royalties, incentivi alle forze vendita, commissioni variabili in funzione di obiettivi, ecc.
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